Comune di Micigliano

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 MODELLO F24 SEMPLIFICATO

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELL'I.M.U.

 Modello f.24 semplificato ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’IMU Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, nella colonna “Sezione” è indicato il codice “EL”, mentre in ogni riga il contribuente deve: – nello spazio “codice ente“, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri MICIGLIANO F193 – nello spazio “ Codice tributo “ vedi tabella fondo pagina; – nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; – nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; – nello spazio “acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; – nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; – nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); – nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata; – nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa. Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni NON PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELL’ANNO IN CORSO. ULTERIORI CHIARIMENTI. Imu, poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012). Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102). Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). D L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito. Nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE della SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI deve essere indicato il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili cui si riferisce il pagamento. Nella colonna ANNO DI RIFERIMENTO, 'AAAA' richiede l'indicazione dell'anno cui si riferisce il versamento, Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di rate complessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincie autonome e T1- Tabella Enti locali. 3912 IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE 3913 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE 3914 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – COMUNE 3915 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – STATO 3916 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI –COMUNE 3917 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – STATO 3918 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE 3919 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - STATO 3923 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI DA ACCERTAMENTOCOMUNE

NUMERO DI CONTO CORRENTE POSTALE

15012024

INTESTATO A COMUNE DI MICIGLIANO

LUCI VOTIVE

CORONAVIRUS

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.L.152/2006 E S.M. E I. SUL PROGETTO "INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI SCIISTICI NEL COMPRENSORIO SCIISTICO DEL MONTE TERMINILLO" DI CUI ALL'ART.39 DELLE L.R. 31 DEL 24/12/2008. REVISIONE DEL PROGETTO IN ATTUAZIONEDELLA D.G.R. N. 162 DELL'11/04/17 NEI COMUNI DI MICIGLIANO, LEONESSA, RIETI, CANTALICE-REGISTRO ELENCO PROGETTI N.65/2014. COMUNICAZIONE

https://regionelazio.box.com/v/VIA-065-2014

novita' 2020 per i contribuenti

l.160/2019

È questa l’importante novità, introdotta dall’articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
 
Dal 1° gennaio 2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni, emessi dai Comuni, hanno efficacia esecutiva. Per l’avvio della riscossione, dunque, non è più necessario attendere la formazione e la notifica della cartella di pagamento ovvero l’ingiunzione fiscale.
il predetto comma 792, alla lettera a), prevede, innanzitutto, che gli atti in argomento – compresi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni – “devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, nel caso di entrate patrimoniali, entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l’esecuzione delle sanzioni (…)”.
. Quanto all’ambito oggettivo di applicazione, invece, la norma contempla sia le entrate patrimoniali (ad esempio, oneri di urbanizzazione), sia i tributi comunali, Imu e Tasi su tutti.
Decorsi inutilmente i termini di cui sopra, alla lettera b) viene previsto che gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo”, appunto, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale (…)”.
Come era logico attendersi, dunque, “decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”.
In definitiva, si tratta di atti “impoesattivi” a tutti gli effetti, che costituiscono al tempo stesso atto di contestazione, atto di precetto (considerata l’intimazione ad adempiere) e titolo esecutivo.
Quanto all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, si osserva come la novella faccia riferimento agli atti “emessi” dal 1° gennaio 2020 e non “notificati”, dovendosi però ritenere compresi anche quelli aventi ad oggetto i “rapporti pendenti alla stessa data”.
 

BANDI ATTIVI GAL VETTE REATINE

GAL - MODELLO ISCRIZIONE LIBERI PROFESSIONISTI

Eventi e News

Pubblicata il 14/01/2020
È questa l'importante novità, introdotta dall'articolo 1, comma 792, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
 
Dal 1° gennaio 2020, anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni, emessi dai Comuni, hanno efficacia esecutiva. Per l'av...
Pubblicata il 24/12/2019
in allegato le ordinanze in oggetto
Pubblicata il 23/12/2019
in allegato quanto in oggetto
Pubblicata il 19/11/2019
L'UFFICIO TRIBUTI COMUNICA CHE SONO STATI INVIATI AI SOLI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMUNICATO IL LORO INDIRIZZO E.MAIL L'AVVISO PER IL SALDO I.M.U. 2019  QUESTO CONSENTIRA' IL PAGAMENTO GIUSTO DELL'IMPOSTA SENZA INCORRERE IN ERRORI ED EVITANDO DI PR...
Pubblicata il 04/10/2019
IN ALLEGATO
Pubblicata il 04/10/2019
IN ALLEGATO
Pubblicata il 01/08/2019
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 27 DEL 30.07.2019 - SI E' PROCEDUTO ALL'APPROVAZIONE DI QUANTO IN OGGETTO CHE SI ALLEGA.
Pubblicata il 24/07/2019
In attuazione:
– dell'art. 4 “Relazione di inizio  mandato provinciale e comunale” del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149
– del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2...
Pubblicata il 08/07/2019
LA PRIMA SPEDIZIONE DELLE FATTURE ON-LINE   T.A.R.I 2019 , SVOLTA IN DATA ODIERNA SI E' RISOLTA CON SUCCESSO.

SI INIVITANO I CONTRIBUENTI CHE ANCORA NON LO HANNO FATTO DI COMUNICARE CON URGENZA LA PROPRIA MAIL QUESTO CI CONSENTIRA' DI INIVIARE ...
Pubblicata il 28/03/2019
Relazione di fine mandato del Sindaco anni 2014 – 2019
In attuazione:
– dell'art. 4 “Relazione di fine mandato provinciale e comunale” del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149
– del Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il M...
Pubblicata il 28/03/2019
IN ALLEGATO LA DELIBERAZIONE N.15 DEL 08.03.2019 " BILANCIO 2019: ALIQUOTE I.MU. E TASI - NUOVE ALIQUOTE
Pubblicata il 28/03/2019
IN ALLEGATO LA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.14 DEL 08.03.2019 " BILANCIO 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E APPLICAZIONE TARIFFE TARI "
 
 

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Micigliano è un comune italiano di 131 abitanti della provincia di Rieti, nel Lazio.
È raggiungibile attraverso la strada provinciale 15, che lo collega alla Strada statale 4 Via Salaria, nel tratto delle Gole del Velino compreso tra Antrodoco e Posta.