Modello f.24 semplificato ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELL’IMU Per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU), all’interno della sezione “MOTIVO DEL PAGAMENTO”, nella colonna “Sezione” è indicato il codice “EL”, mentre in ogni riga il contribuente deve: – nello spazio “codice ente“, inserire il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri MICIGLIANO F193 – nello spazio “ Codice tributo “ vedi tabella fondo pagina; – nello spazio “ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento; – nello spazio “immob. variati” barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione; – nello spazio “acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto; – nello spazio “saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle; – nello spazio “numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre); – nello spazio “anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “ravv.”, specificare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata; – nello spazio “importi a debito versati” indicare l’importo a debito dovuto. Se il contribuente ha diritto alla detrazione (riportata nella colonna “detrazione”) deve indicare l’imposta al netto della stessa. Lo spazio “rateazione” deve essere compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce le relative istruzioni, ad esempio con circolari o risoluzioni NON PREVISTE PER IL PAGAMENTO DELL’ANNO IN CORSO. ULTERIORI CHIARIMENTI. Imu, poste e banche devono accettare anche le deleghe di pagamento senza indicazione del numero di rate scelte Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). Con l’entrata in vigore dell’articolo 4, comma 5 lettera i) del Decreto legge n. 16/2012 (introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 2012 n. 44) i contribuenti hanno la possibilità di versare l’acconto dell’IMU dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in due rate (scadenza il 18 giugno 2012 e il 17 settembre 2012), mentre il versamento del saldo è previsto in unica soluzione (scadenza il 17 dicembre 2012). Ai fini della corretta esecuzione dei versamenti relativi all’IMU si precisa, quindi, che è ora necessario indicare nella delega di pagamento F24 il numero di rate scelto dal contribuente per il pagamento di giugno (1 o 2 per l’acconto nel formato rispettivamente 0101 e 0102). Le deleghe di pagamento già compilate senza l’indicazione della scelta all’interno del riquadro “rateazione/mese rif.” sono comunque considerate corrette e devono essere accettate dagli intermediari della riscossione (banche, Poste Italiane Spa e Agenti della riscossione). D L'indicazione del termine "D" nella colonna MODALITA' DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito. Nella colonna CODICE ENTE/CODICE COMUNE della SEZIONE IMU ED ALTRI TRIBUTI LOCALI deve essere indicato il codice catastale del comune ove sono ubicati gli immobili cui si riferisce il pagamento. Nella colonna ANNO DI RIFERIMENTO, 'AAAA' richiede l'indicazione dell'anno cui si riferisce il versamento, Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; 'NNRR' indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di rate complessivo; 'T0' e 'T1' rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincie autonome e T1- Tabella Enti locali. 3912 IMU-IMPOSTA MUNIC.PROPRIA SU ABITAZ.PRINC.E REL.PERTINEN.A.13,C.7DL201/11-COMUNE 3913 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE-COMUNE 3914 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – COMUNE 3915 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER I TERRENI – STATO 3916 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI –COMUNE 3917 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE AREE FABBRICABILI – STATO 3918 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - COMUNE 3919 IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER GLI ALTRI FABBRICATI - STATO 3923 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE 3924 IMU-IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA-SANZIONI DA ACCERTAMENTOCOMUNE



) 0.76 % aliquota base; b) 0.40 % per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; c) 0.40% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanete , a condizione che la stessa non risulta locata; d) 0.40 % per la ex casa coniugale , e pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale , annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civile del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale; Di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012; a) Euro 200. 00 a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente , con maggiorazione di euro 50.00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente o residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione , al netto di quella base, non puo’ superare l’importo massimo di euro 400.00; b) Euro 200.00 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente . a condizione che la stessa non risulti locata; c) Euro 200.00 alla ex casa coniugale , unitamente alle pertinenze, del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;ORARI DI RICEZIONE PUBBLICO:
- UFFICIO TECNICO DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 13.00 DAL LUNEDì AL SABATO
- UFFICIO RAGIONERIA DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13.00 DAL LUNEDì AL SABATO
- UFFICIO PTOTOCOLLO-ANAGRAFE-ELETTORALE DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00 DAL LUNEDì AL SABATO
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